Art. 9.
(Compiti dei comuni).

      1. I comuni:

          a) inviano alla regione le informazioni sommarie necessarie alla compilazione dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e informazioni dettagliate sull'ammontare dei danni nel territorio comunale per la predisposizione del quadro complessivo dei danni di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera b);

          b) predispongono e inviano alla regione i programmi di recupero di cui all'articolo 11;

          c) sulla base delle priorità, dei tempi e degli obiettivi indicati nel piano regionale per la ricostruzione di cui all'articolo 10, coordinano gli interventi nel territorio comunale;

          d) deliberano sulle modalità e sui criteri per la sospensione di imposte e di tributi comunali per la durata dello stato di calamità.